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Sono troppe le persone che a seguito di trafusioni di sangue hanno contratto delle malattie gravi quali l’epatite C o l’HIV. Ma purtroppo sono ancora tante quelle che continuano a contrarle nonostante il fatto che nel 2005 si dovrebbe dare per acquisito che i controlli siano eccezionali e tali dal mettere al riparo da tali rischi.
Certo, si potrebbe obiettare che, essendo le trasfusioni sempre effettuate nel corso di interventi chirurgici ( ad eccezione di quelle persone che soffrono di patologie croniche per le quali necessitano di continue emotrasfusioni al di là di momenti acuti e cruenti) non è mai dato sapere con certezza se il contagio è avvenuto da sangue infetto o da ferri e strumenti non ben sterilizzati.
In ogni caso, a prescindere dal fatto che si accerti in concreto una responsabilità medica nello svolgimento della prestazione sanitaria che ha portato al contagio, siccome l’attività di produzione e di approvvigionamento del sangue viene considerata attività pericolosa, scatta una responsabilità di tipo presuntiva su chi è tenuta a svolgerla ma anche su chi è tenuto a vigilare sul corretto svolgimento, cioè il Ministero della Salute e, con esso, le Regioni che, quali enti locali, ancor più oggi con la devolution, sono la sua longa manus territorialmente competente.
Esiste all’uopo la legge 210/92 ( che, come ns abitudine, trovate per esteso nella sezione normative) che prevede un indennizzo una tantum purchè la richiesta venga inviata entro tre anni dalla scoperta di una di queste malattie. Il termine decorre dalla scoperta perché è stato appurato che, spesso, le persone se ne sono accorte dopo diversi anni dalla data del contagio, essendo le stesse silenti per molto tempo, cioè non si manifestano sintomatologicamente.
Quell’indennizzo è stato però ritenuto non idoneo a ristorare il paziente, o spesso purtroppo i congiunti, delle conseguense dannose del contagio e quindi, la giurisprudenza ha aperto le porte ad un equo e giusto risarcimento ben più ampio del misero indennizzo accordato dalla legge.
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