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Il principio del consenso informato comparve per la prima volta sulla scena della giurisprudenza in America, quando nella famosa sentenza del Giudice Cardoso, si formulò il principio che “ogni essere umano adulto e sano di mente ha diritto di decidere ciò che sarà fatto sul suo corpo, e che un chirurgo che effettua un intervento senza il consenso del suo paziente commette un’aggressione per la quale è perseguibile per danni”.
Per la cultura medica italiana il principio del consenso informato solo recentemente si è affermato sulla spinta della cultura anglosassone che fin dagli anni settanta parlò di bioetica: si assiste ad una maggiore attenzione nei confronti dei diritti della persona e della sua peculiare dignità a cui corrisponde una più estensiva interpretazione del principio di responsabilità del neminem laedere.
Si assiste ad una nuova attenzione ai diritti naturali della persona umana, a maggior ragione pertinenti a quella che soffre: stiamo parlando del diritto alla vita ed alla libertà; ciascun uomo ha il diritto fondamentale ad essere vivo e di autodeterminarsi.
Quello che preme oggi è una nuova valutazione del bilanciamento tra principi ritenuti di pari valore nell’esercizio della medicina e rappresentati dalla beneficialità connessa all’esercizio dell’arte medica ed al diritto all’autodeterminazione della persona.
Fondamento di liceità è rappresentato dall’atto con il quale il paziente pone in disponibilità al sanitario, nell’ambito del contratto terapeutico interessi e beni personalissimi ed inalienabili quale l’integrità psico-fisica, in vista di un altro bene, cioè la salute.
E’ utile valutare quali siano le fonti normative della materia.
E’ unanime in dottrina e giurisprudenza il riferimento all’art. 32 Cost., che riassume la duplice valenza collettiva ed individuale del bene salute tutelato in veste di diritto primario che il cittadino può reclamare (“nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”).
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